Art. 17
Accertamenti supplementari
In vigore dal 12 dic 2006
Accertamenti supplementari
Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento, in conformità dell'allegato VIII, se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'allegato VIII.
Storico versioni
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