Art. 13
Rinnovo di certificati comunitari per la navigazione interna
In vigore dal 12 dic 2006
Rinnovo di certificati comunitari per la navigazione interna
1. Il certificato comunitario per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'.
2. Per il rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati anteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II.
3. Al rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati posteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II entrate in vigore successivamente al rilascio dei certificati.
Storico versioni
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