Art. 14

Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

In vigore dal 12 dic 2006
Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna In via eccezionale, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica in conformità dell'allegato II dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato.
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Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna (Art. 14 Direttiva (UE) 2006/87) — Testo vigente | Portale Normativo