Art. 14
Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna
In vigore dal 12 dic 2006
Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna
In via eccezionale, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica in conformità dell'allegato II dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato.
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