Art. 11

Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

In vigore dal 12 dic 2006
Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna 1.   Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tali certificati in conformità dell'allegato II. 2.   Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli e nell'allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna. I certificati comunitari provvisori per la navigazione interna sono redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'allegato V.
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Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna (Art. 11 Direttiva (UE) 2006/87) — Testo vigente | Portale Normativo