Art. 9

Autorità competenti

In vigore dal 12 dic 2006
Autorità competenti 1.   I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali di qualsiasi Stato membro. 2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per rilasciare i certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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