Art. 9
Autorità competenti
In vigore dal 12 dic 2006
Autorità competenti
1. I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali di qualsiasi Stato membro.
2. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per rilasciare i certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:87:oj#art-9