Art. 7
In vigore dal 12 dic 2006
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato I.
2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all' e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.
3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all' o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.
4. Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.
5. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.
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