Art. 6

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Per l'applicazione dell', le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato I, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all' nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, per quanto riguarda: a) il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»; b) il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»; c) il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I. Quando, in conformità dell', paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato I, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato I, i valori e le osservazioni di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere rispettati per tutti i campioni. 2.   L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all' o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.
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