Art. 4
In vigore dal 12 dic 2006
1. Gli Stati membri designano le acque destinate alla molluschicoltura e possono in seguito procedere a designazioni supplementari.
2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:113:oj#art-4