Art. 3

In vigore dal 12 dic 2006
1.   Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne. 2.   Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'. 3.   Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (6), sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.
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