Art. 10

In vigore dal 12 dic 2006
Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.
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