Art. 221

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all', effettuate nel loro territorio. Gli Stati membri possono imporre per le fatture di cui al primo comma meno obblighi rispetto a quelli elencati agli . 2.   Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all' di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di una esenzione in forza degli , dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 1, degli , dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 2 e degli articoli da 380 a 390, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.
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Art. 221 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo