Art. 225

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o l'acquirente o il destinatario, che emette le fatture, sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-225

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 225 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo