Art. 225

Art. 225

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio condizioni specifiche nel caso in cui il terzo o l'acquirente o il destinatario, che emette le fatture, sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla direttiva 76/308/CEE e dal regolamento (CE) n. 1798/2003.
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