Art. 217

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini del presente capo, per «trasmissione o messa a disposizione per via elettronica», si intende la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario di dati mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-217

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 217 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo