Art. 217

Art. 217

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini del presente capo, per «trasmissione o messa a disposizione per via elettronica», si intende la trasmissione o la messa a disposizione del destinatario di dati mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
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