Art. 162

In vigore dal 28 nov 2006
Quando si avvalgono della facoltà di cui alla presente sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o posti in una delle situazioni di cui all', all', paragrafo 1, lettera b), e all' beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio alle medesime condizioni.
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Art. 162 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo