Art. 163

In vigore dal 28 nov 2006
Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla presente sezione dà luogo ad un'importazione ai sensi dell', lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione.
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Art. 163 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo