Art. 164

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o ad esso destinate, entro il limite dell'importo delle esportazioni che ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti: a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo nonché le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o dopo trasformazione; b) le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del soggetto passivo. 2.   Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, e con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all', entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.
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Art. 164 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo