Art. 6

Immissione sul mercato

In vigore dal 6 set 2006
Immissione sul mercato 1.   Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso.
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