Art. 6
Immissione sul mercato
In vigore dal 6 set 2006
Immissione sul mercato
1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso.
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