Art. 5

Maggiore efficienza ambientale

In vigore dal 6 set 2006
Maggiore efficienza ambientale Gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:66:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo