Art. 4

Divieti

In vigore dal 6 set 2006
Divieti 1.   Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato: a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; e b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; b) attrezzature mediche; o c) utensili elettrici senza fili. 4.   La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di pertinenti proposte, entro il 26 settembre 2010, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.
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