Art. 4
Divieti
In vigore dal 6 set 2006
Divieti
1. Fatta salva la direttiva 2000/53/CE, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato:
a)
di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso; e
b)
di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
a)
sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;
b)
attrezzature mediche; o
c)
utensili elettrici senza fili.
4. La Commissione riesamina la deroga di cui al paragrafo 3, lettera c), e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, se del caso, di pertinenti proposte, entro il 26 settembre 2010, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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