Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 6 set 2006
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE. 2.   La presente direttiva non si applica alle pile e agli accumulatori utilizzati in: a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
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