Art. 7
Obiettivo del riciclaggio
In vigore dal 6 set 2006
Obiettivo del riciclaggio
Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.
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