Art. 7 · Obiettivo del riciclaggio

Art. 7

Obiettivo del riciclaggio

In vigore dal 6 set 2006
Obiettivo del riciclaggio Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, così da realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.
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