Art. 5
Maggiore efficienza ambientale
In vigore dal 6 set 2006
Maggiore efficienza ambientale
Gli Stati membri che abbiano fabbricanti stabiliti nel proprio territorio promuovono la ricerca e incoraggiano miglioramenti a livello dell'efficienza ambientale complessiva delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti, in particolare in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo.
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