Art. 16

Finanziamento

In vigore dal 6 set 2006
Finanziamento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle: a) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti a norma dell', paragrafi 1 e 2; e b) operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell', paragrafi 3 e 4. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE o della direttiva 2002/96/CE. 3.   Gli Stati membri esigono che i produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, prendano a proprio carico tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili. 4.   I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili. 5.   I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1. 6.   Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
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