Art. 16
Finanziamento
In vigore dal 6 set 2006
Finanziamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome finanzino tutti i costi netti derivanti dalle:
a)
operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti a norma dell', paragrafi 1 e 2; e
b)
operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, sia industriali che per autoveicoli, raccolti a norma dell', paragrafi 3 e 4.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione del paragrafo 1 non implichi un doppio addebito per i produttori nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente ai regimi istituiti in forza della direttiva 2000/53/CE o della direttiva 2002/96/CE.
3. Gli Stati membri esigono che i produttori, ovvero terzi che agiscono per loro conto, prendano a proprio carico tutti i costi netti delle campagne pubbliche d'informazione sulla raccolta, il trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori portatili.
4. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
5. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per autoveicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al paragrafo 1.
6. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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