Art. 18

Piccoli produttori

In vigore dal 6 set 2006
Piccoli produttori 1.   Gli Stati membri possono esentare dal rispetto del disposto dell', paragrafo 1, i produttori che, rispetto alle dimensioni del mercato nazionale, immettono sul mercato nazionale piccolissime quantità di pile o accumulatori, posto che ciò non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e di riciclaggio istituiti a norma degli . 2.   Gli Stati membri rendono pubblici tali progetti di misure, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri tramite il comitato di cui all', paragrafo 1. 3.   Entro sei mesi dai termini di notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione approva o respinge i progetti di misure, previa verifica del fatto che questi siano coerenti con le considerazioni citate nel paragrafo 1 e che non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Qualora la Commissione non prenda una decisione entro i termini di cui sopra, i progetti di misure si ritengono approvati.
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