Art. 20
Informazioni per gli utilizzatori finali
In vigore dal 6 set 2006
Informazioni per gli utilizzatori finali
1. Gli Stati membri provvedono, in particolare mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati:
a)
dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
b)
dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio;
c)
dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione;
d)
del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
e)
del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato II, e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb.
2. Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Laddove gli Stati membri impongano ai distributori di recuperare i rifiuti di pile e accumulatori portatili a norma dell', essi assicurano che detti distributori informino gli utilizzatori finali della possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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