Art. 20

Informazioni per gli utilizzatori finali

In vigore dal 6 set 2006
Informazioni per gli utilizzatori finali 1.   Gli Stati membri provvedono, in particolare mediante campagne di informazione, affinché gli utilizzatori finali siano pienamente informati: a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori; b) dell'opportunità di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati e di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio; c) dei sistemi di raccolta e di riciclaggio a loro disposizione; d) del ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; e) del significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato II, e dei simboli chimici Hg, Cd e Pb. 2.   Gli Stati membri possono imporre agli operatori economici di fornire, interamente o parzialmente, le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Laddove gli Stati membri impongano ai distributori di recuperare i rifiuti di pile e accumulatori portatili a norma dell', essi assicurano che detti distributori informino gli utilizzatori finali della possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.
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