Art. 19

Partecipazione

In vigore dal 6 set 2006
Partecipazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli operatori economici e tutte le pubbliche autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare ai sistemi di raccolta, trattamento e riciclaggio di cui agli . 2.   Tali sistemi si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi terzi, a condizioni non discriminatorie, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.
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