Art. 14

Smaltimento

In vigore dal 6 set 2006
Smaltimento Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell', paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento.
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