Art. 13

Nuove tecnologie di riciclaggio

In vigore dal 6 set 2006
Nuove tecnologie di riciclaggio 1.   Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e di trattamento, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile e di accumulatori. 2.   Gli Stati membri promuovono l'introduzione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (21).
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