Art. 15
Esportazioni
In vigore dal 6 set 2006
Esportazioni
1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (22).
2. I rifiuti di pile e accumulatori esportati al di fuori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 259/93, del regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE (23), e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def. (24), sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato III della presente direttiva solo se esistono prove tangibili che l'operazione di riciclaggio ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla presente direttiva.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:66:oj#art-15