Art. 37
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.
3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.
4. Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.
5. Per quanto concerne le persone di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.
Storico versioni
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