Art. 35
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.
Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.
Quando una delle persone fisiche di cui all', paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.
3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.
Storico versioni
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