Art. 31

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti. Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione. 3.   Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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