Art. 26

In vigore dal 26 ott 2005
La comunicazione in buona fede, quale prevista all', paragrafo 1 e all', delle informazioni di cui agli da parte degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.
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