Art. 28
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti di cui all', compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all', punto 12) della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (17), a condizione che rispettino le condizioni di cui all', paragrafo 1.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una organizzazione. Ai fini del presente articolo si intende per «organizzazione» la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.
5. Per gli enti o le persone di cui all', paragrafo 1, punti 1) e 2) e punto 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
6. Quando le persone di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.
7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:60:oj#art-28