Art. 34

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti linee di condotta e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.
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