Art. 42

In vigore dal 26 ott 2005
La Commissione elabora entro il 15 dicembre 2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri liberi professionisti legali.
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