Art. 43
In vigore dal 26 ott 2005
Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all', punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui all', punto 6), lettera a), punto i), e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche della presente direttiva.
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