Art. 28

In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri conservano i dati delle ispezioni nazionali ed eventualmente internazionali — con particolare riguardo alla situazione relativa all’osservanza delle buone pratiche cliniche — e dei relativi provvedimenti conseguenziali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:28:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo