Art. 30
In vigore dal 8 apr 2005
1. Gli Stati membri provvedono affinché la riservatezza dei dati sia salvaguardata dagli ispettori e altri esperti. Relativamente ai dati personali, devono essere rispettate le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
2. I rapporti d’ispezione vengono forniti dagli Stati membri solo ai destinatari di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, in conformità con le norme nazionali degli Stati membri e in funzione degli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.
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