Art. 27
In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri elaborano le procedure pertinenti per:
a)
designare gli esperti che accompagneranno gli ispettori in caso di necessità;
b)
richiedere ispezioni/assistenza da altri Stati membri, in conformità con il paragrafo 1 dell’ della direttiva 2001/20/CE e cooperare nei centri di ispezione di un altro Stato membro;
c)
organizzare ispezioni in paesi terzi.
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