Art. 24
In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibile nei loro territori la documentazione relativa all’adozione dei principi di buona pratica clinica.
Essi elaborano la disciplina giuridica e amministrativa per la realizzazione relativa alla buona pratica clinica, definendo i poteri degli ispettori per quanto riguarda l’accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati. Al riguardo essi provvedono affinché, su richiesta e qualora sia opportuno, anche gli ispettori dell’autorità competente degli altri Stati membri abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:28:oj#art-24