Art. 24

In vigore dal 8 apr 2005
Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibile nei loro territori la documentazione relativa all’adozione dei principi di buona pratica clinica. Essi elaborano la disciplina giuridica e amministrativa per la realizzazione relativa alla buona pratica clinica, definendo i poteri degli ispettori per quanto riguarda l’accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati. Al riguardo essi provvedono affinché, su richiesta e qualora sia opportuno, anche gli ispettori dell’autorità competente degli altri Stati membri abbiano accesso ai centri di sperimentazione clinica e ai dati.
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Art. 24 Direttiva (UE) 2005/28 — Testo vigente | Portale Normativo