Art. 8

Mobilità degli studenti

In vigore dal 13 dic 2004
1.   Senza pregiudizio dell', paragrafo 2, dell' e dell', paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora: a) ottemperi ai requisiti di cui agli in relazione a tale Stato membro; b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro. 3.   Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.
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Mobilità degli studenti (Art. 8 Direttiva (UE) 2004/114) — Testo vigente | Portale Normativo